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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Sentenza n. 1788/2018 del 20-07-2018

principi giuridici

In materia di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., incombe sull'attore l'onere di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale.

L'azione di cui all'art. 1917, comma 2, c.c., esercitata in via surrogatoria dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile, presuppone l'inerzia del debitore assicurato, difettando la quale la domanda è inammissibile.

Il criterio del forum destinatae solutionis, previsto dall'art. 1182, comma 3, c.c., è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro, qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, senza che sulla individuazione della competenza territoriale incida la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità da Cose in Custodia e Azione Surrogatoria: Chiarimenti Giurisprudenziali


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa al risarcimento dei danni subiti da un soggetto a seguito di un incidente occorso in una struttura turistica. Il danneggiato ha citato in giudizio la società proprietaria e gestrice del villaggio, chiedendo il risarcimento per le lesioni riportate a causa del cedimento di un lettino a bordo piscina. Nel corso del giudizio, è stata coinvolta anche la compagnia assicurativa della società convenuta.
Il Tribunale ha preliminarmente respinto le eccezioni di incompetenza territoriale e nullità dell'atto di citazione sollevate dalla difesa della società convenuta. In particolare, il giudice ha ribadito l'applicabilità del "forum destinatae solutionis" previsto dall'art. 1182 c.c. in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro, sottolineando che la complessità dell'indagine sull'ammontare del credito non incide sulla competenza territoriale.
Nel merito, il Tribunale ha esaminato la domanda risarcitoria alla luce dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice ha evidenziato che tale responsabilità si fonda sulla relazione di custodia tra il soggetto e la cosa dannosa, e che il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore esterno, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto provato il nesso causale tra il cedimento del lettino e le lesioni subite dal danneggiato, sulla base delle testimonianze raccolte. Di conseguenza, ha condannato la società convenuta al risarcimento dei danni, quantificati sulla base della perizia medico-legale e delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano.
Un aspetto peculiare della sentenza riguarda l'azione surrogatoria esercitata dal danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile tale domanda, rilevando la mancanza del requisito dell'inerzia della società assicurata. Infatti, è emerso che la compagnia assicurativa aveva già assunto la gestione della lite prima dell'instaurazione del giudizio, escludendo quindi la necessità di un intervento surrogatorio da parte del danneggiato. Il giudice ha precisato che, sebbene il terzo danneggiato non abbia azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, vi sono alcune ipotesi in cui può agire direttamente, tra cui l'inerzia del debitore. Nel caso di specie, tale presupposto non sussisteva.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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